Art. 2.

      1. In attuazione dei princìpi di libertà e di eguaglianza previsti dalla Costituzione agli articoli 2, 3, 35 e 38, e in parziale deroga alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, la presente legge prevede la concessione di contributi da parte dello Stato, oltre a quelli già previsti in favore della stampa, anche ai produttori di programmi radiofonici e televisivi in lingua italiana prodotti o trasmessi all'estero.